scuola

mercoledì 16 aprile 2014

Tanti Auguri di Buona Pasqua




“Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore
e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata.
E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni tratti ho visto un sola orma.
Proprio nei giorni più difficili della mia vita.
Allora ho detto: “Signore, io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me.
Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti difficili?”
E lui mi ha risposto: “Figlio, tu lo sai che ti amo
e non ti ho abbandonato mai:
i giorni nei quali c’è soltanto un’orma nella sabbia
sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio”.

Tanti auguri a tutti di una Santa Pasqua in serenità.


lunedì 14 aprile 2014

Gite scolastiche. Solo la conoscenza può far rispettare le regole e i vostri diritti

Con l'avvicinarsi delle gite scolastiche si comunica che il regolamento scolastico vigente cita quanto segue in riferimento ai viaggi d'istruzione:


TITOLO 5° 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE ESTERNE 

La Scuola, promuove le attività scolastiche esterne, i viaggi e le visite d’istruzione, la partecipazione ad attività teatrali sportive e religiose, i soggiorni presso laboratori, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, attraverso le quali, l'Istituzione scolastica si apre al territorio ed intensifica il rapporto di interazione con esso nell'ottica di un arricchimento della propria offerta formativa. 

Art. 18 Compiti dei docenti 
All’inizio delle attività didattiche, i docenti programmano tutte le iniziative coerentemente con il P.O.F., nonché degli obiettivi didattici e formativi della programmazione di classe. Il Consiglio di Classe e di Interclasse, il Collegio dei Docenti ne verificano la coerenza.

Art. 19 Compiti dei genitori 
I genitori prendono visione delle iniziative programmate e dichiarano la loro adesione, apponendo una firma alla richiesta di autorizzazione. 
I genitori degli alunni partecipanti alle attività di ampliamento e di arricchimento del P.O.F. consegnano al docente organizzatore il modulo definitivo di autorizzazione e la quota prevista
entro dieci giorni dalla data stabilita. 
La risposta affermativa alla richiesta preliminare è vincolante per quanto riguarda le spese fisse (come il noleggio pullman, la cui spesa è suddivisa tra il numero previsto dei partecipanti), che devono, pertanto, essere sostenute anche in caso di rinuncia. 
I genitori non sono autorizzati a partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione in veste di accompagnatori.

Art. 20 Partecipazione e finanziamento 
Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’75% degli alunni frequentanti la classe. 
  
Art. 21 Accompagnatori 
Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari due accompagnatori; se interessa più classi, un accompagnatore ogni quindici alunni; un accompagnatore per ogni alunno in situazione di handicap con rapporto 1/1. Le modalità di specificazione degli accompagnatori devono essere note al Dirigente Scolastico con la richiesta preventiva della visita guidata e del viaggio d’istruzione. Il Dirigente Scolastico designa gli accompagnatori e il capogruppo. 

Art.22 Coordinatore 
La Funzione Strumentale Area 4 è il coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi d’Istruzione. 
  
Art. 23 Assicurazione 
Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni sia per la responsabilità civile per danni contro gli infortuni che per danni cagionati a terzi. 
 
Art. 24 Modalità di comunicazione 
Il docente accompagnatore comunicherà informazioni sull’andamento dell’iniziativa al Dirigente Scolastico, il quale informerà il rappresentante di classe e quest’ultimo a sua volta, tramite una catena telefonica, i genitori degli alunni. Pertanto è vietato agli alunni l’uso del telefono cellulare.

inoltre alla pag.34 art. 14 cita quanto segue:


Art. 14 I docenti:

  • osservano scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative definite per il buon funzionamento della Scuola dal Dirigente Scolastico
  • vigilano continuamente sugli alunni loro affidati, anche in concomitanza o in sostituzione di altri docenti;
  • al fine di assicurare l’attuazione del P.O.F., in casi eccezionali, dichiarano la disponibilità a garantire la loro presenza in ore eccedenti il servizio;
  • per consentire l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o la partecipazione alle manifestazioni esterne, i docenti, assicurano la loro presenza anche in ore eccedenti, nel rispetto del rapporto accompagnatori-studenti; possono svolgere la funzione di accompagnatori della classe anche i docenti di sostegno che non siano impegnati in un rapporto 1/1;
  • richiedono preventivamente le dichiarazioni di autorizzazione della famiglia alla partecipazione dell’alunno alle attività esterne e le consegnano (almeno una settimana prima) all'Ufficio di Segreteria.
  • concordano con il Dirigente Scolastico il recupero delle ore eccedenti il servizio;
  • qualora volontariamente dichiarino la propria disponibilità a partecipare alle attività degli alunni in ore eccedenti il servizio, pur non essendoci la reale esigenza, non possono richiedere il recupero del servizio prestato;
  • concordano con il Dirigente Scolastico il recupero del permesso breve preventivamente richiesto, secondo le esigenze organizzative dell’Istituto;
  • si mostrano sensibili ed attenti alle situazioni e alle problematiche psico-affettive e relazionali dei loro alunni e si attivano con iniziative idonee a limitarne l’influenza nel rendimento scolastico;
  • assumono ogni possibile iniziativa per stabilire contatti fra la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di 1° grado al fine di favorire un passaggio coordinato fra i vari ordini di scuola.
Art. 16 I collaboratori scolastici:

  • possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatori durante i 
    viaggi e le visite d’istruzione;

lunedì 7 aprile 2014

POF


Finalmente anche nella nostra scuola si parla di POF, ma come al solito dobbiamo distinguerci....infatti il Consiglio di Circolo il giorno 04/04/2014 ha approvato il POF tanto atteso e richiesto, l'unica particolarità è che ha approvato il POF dell'anno scolastico in corso e cioè anno scolastico 2013/14 e nessuno si è reso conto che ormai l'anno scolastico è finito o quasi ...bello vero? un pò fuori tempo (solo un anno e tre mesi di ritardo).
Quello dell'anno scolastico 2014/15, che dovrebbe già essere pronto e consegnato ai genitori al momento dell'iscrizione (gennaio 2014), dobbiamo aspettare ancora e chissà quanto...
.....e il Consiglio approva sempre!!!


QUADRO OPERATIVO PE R L’ADOZIONE DEL POF
DPR 275/99 – 1° SETTEMBRE ‘99

IL POF E’ IL DOCUMENTO FONDAMENTALE COSTITUTIVO DELL’IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE ESPLICITA LA PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE,, EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA (ART. 3 CO. 1)


SOGGETTI
OPERAZIONI
DIRIGENTE SCOLASTICO
  • Predispone gli strumenti attuativi del POF
  • Consulta il DSGA per gli aspetti di carattere organizzativo e informa il personale ATA prima dell’inizio dell’a.s.

COLLEGIO DOCENTI
  • Elabora, attua e verifica per gli aspetti pedagogici e didattici, il POF sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di istituto/circolo tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti
  • Ne adatta l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tiene conto del contesto socio-economico di riferimento
  • Identifica e attribuisce le funzioni strumentali in coerenza con gli ambiti specifici individuati nel POF
  • Delibera le attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito delle risorse disponibili in coerenza col POF
CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO
  • Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione
  • Adotta il POF



PROFILO DEI CONTENUTI DEL POF

PARTI
CONTENUTI
Introduzione
Aspetti generali
  • Descrizione del contesto territoriale:socio- economico-culturale
  • Profilo storico descrittivo della scuola
Parte I
Scelte Educative e Culturali
  • Valori condivisi: mission della scuola, finalità educative generali, principi etico-pedagogici di ispirazione.
  • Regole e criteri su:
- tipologia della progettazione didattica in riferimento a discipline e attività del curricolo
  • Unitarietà dell’insegnamento
  • Metodologie


Parte II
Autonomia Organizzativa
  • Scelte di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo
  • Criteri di flessibilità organizzativa in ordina al calendario scolastico, formaz. Gruppi classe o di apprendimento, orario settimanale o plurisettimanale, utilizzo delle risorse umane di strutture e di strumentazioni e finanziarie; scrutini e rapporti con le famiglie
  • Quadro di negoziazione delle scuole:reti, consorzi, intese, convenzioni,
  • Articolazione dei servizi amministrativi, ausiliari e tecnici
  • Regolamento di istituto
  • Carta dei servizi scolastici (1995-Decreto: definisce e rende noto all’esterno i principi fondamentali e le finalità a cui si ispira la scuola. E’ posta a tutela dei diritti degli utenti in relazione alla correttezza ed efficacia del servizio scolastico
Parte III
Autonomia Curricolare

  • Curricolo obbligatorio nazionale
  • Curricolo locale
  • Determinazione di curricoli disciplinari offerti dalle scuole( opzioni per studenti e genitori)
  • Nuove scelte curricolari
  • Azioni per continuità e orientamento
  • Piano di ampliamento dell’offerta formativa:
  1. ogni iniziativa coerente con le finalità della scuola per alunni, adulti, genitori
  2. iniziative di informazioni e di formazione per genitori degli alunni
Parte IV
Autonomia di ricerca, di sviluppo e di sperimentazione
  • innovazione e sperimentazione
  • ricerca educativa
  • documentazione educativa
  • formazione continua
Parte V
Valutazione del Servizio scolastico
  • Definizione criteri di riferimento e procedure per:
  • autoanalisi di istituto
  • autoanalisi della prestazione professionale
  • la valutazione periodica dei risultati del servizio scolastico
  • i crediti formativi e il recupero dei debiti formativi


mercoledì 2 aprile 2014

Fine Corso Inglese anno scolastico 2013/14




Il giorno 02/04/2014 termina il corso extrascolastico di lingua inglese con l'Accademia Internazionale delle Lingue



...next year

venerdì 14 marzo 2014

Legge di stabilità e obbligo CONSIP

Con l’approvazione della legge n.228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G.U. del29.12 2012, vige l’obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di BENI e SERVIZI.
In base a tale legge, ai sensi dell’art. 1, comma 150, sono apportate modifiche all’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 27.11.2006 che adesso cosi recita “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.
Il precedente comma 149, apporta , invece, modifiche all’art. 450 della già citata l. 296/2006, che cosi recita: “dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitariosono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamentodi cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedurePer gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.
A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
A termine di legge, quindi, per il momento le scuole non sono obbligate a far ricorso al MePa, anche se di fatto la legge n. 228/2012 apre uno scenario che conduce, per il futuro, le scuole a doversi approvvigionare esclusivamente tramite Convenzioni Consip e/o Mercato elettronico della P.A.
Del resto a gestire il Mercato elettronico è sempre Consip che non solo definisce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le modalità di consegna ma gestisce anche le abilitazioni e le registrazioni dei fornitori (che possono essere anche i nostri abituali fornitori) e delle P.A. Non a caso il sistema “acquistinretepa” è aperto sia alle “Amministrazioni” che alle “Imprese”. Il meccanismo del MePa è semplice : tutti i fornitori e i prodotti abilitati sono resi visibili attraverso specifici cataloghi, che indicano le principali caratteristiche tecniche e il prezzo dei prodotti. Ciò permette di poter individuarecomparare le offerte ordinare in brevissimo tempo, con la possibilità,tramite un apposita procedura, di poter anche personalizzare le richieste.
In sintesioggi, rispetto a qualche anno fa il sistema CONSIP consente due diverse modalità di acquisto, complementari tra loro:
1) tramite Convenzioni, art. 26 legge 448/ 99, per acquisti sopra e sotto soglia comunitaria;
2) tramite MePa (mercato elettronico della P.A.) per acquisti sotto soglia comunitaria (DPR 101/2002).
Le Istituzioni scolastiche devono aderire, quindi, per i loro acquisti alle Convenzioni attivate dalla Consip (obbligatorio dal 01.01.2013), in seguito all’espletamento delle relative gare per categorie merceologiche, o acquistare beni e servizi, attraverso “ORDINE DIRETTO” o “RICHIESTA DI OFFERTA”, dai cataloghi che costituiscono il MePa (attualmente non obbligatorio).
Ai fini pratici che ci sia o meno l’obbligo ben poco cambia: una volta che si ha l’obbligo di aderire alle Convenzioni utilizzare anche il sistema MePa viene naturale e, in alcuni casi, anche conveniente.
Normativamente appare utile mettere in evidenza anche la modifica apportata dal comma 154, della l. 228/2012, all’art1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (seconda spending review) laddove prevede l’aggiunta del presente periodo “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”. Per completezza di informazione si riporta tale disposizione che testualmente recita: “contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nullicostituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.
Quindi, a giusta ragione si può affermare che non si ha l’obbligo di acquistare tramite Convenzione Consip nel caso che:
1) il bene o il servizio non siano presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePa;
2) il prezzo del bene o del servizio presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePa sia superiore rispetto a quello dei fornitori esterni.
In entrambi i casi bisogna avere l’accortezza di ben evidenziare e documentare o la mancanza del bene (stampando le schermate visibili a video) o il fatto che quel bene o servizio è presente a prezzo maggiore rispetto a quanto offerto al di fuori del sistema (anche in questo caso stampando le schermate con le offerte o le schede di comparazione dove esistenti). Appare al riguardo comunque auspicabile un intervento interpretativo, a chiarimento, dell’AVCP.
Si richiama l’attenzione , infine , su due ulteriori possibilità che si possono presentare:
1) i beni e i servizi da acquistare non sono presenti in Convenzione e, per motivata urgenza da evidenziare nella “determina a contrarre”, si procede all’acquisizione mediante la procedura disciplinata dal Codice dei contratti e dal proprio regolamento. In tal caso si prevederà nel contratto che in presenza, in seguito, di tale convenzione tra quelle attivate dalla Consip il contratto sarà risolto o adeguato alle migliori condizioni;
2) contratti già in corso prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di acquisto Consip. In tal caso si cercherà con il fornitore un accordo teso ad adeguare le condizioni a quelle previste nelle convenzioni Consip. In mancanza di accordo , con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già fornite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite , si procederà a recedere dal contratto (Circ. MIUR prot AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013 Fondi strutturali europei 2007/13).

mercoledì 26 febbraio 2014

Relazione bilancio 2014



Bilancio 2014



Foto a Scuola

Sulla questione si è pronunciato al di là di ogni dubbio l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con un comunicato specifico a firma congiunta Rodotà , Santaniello, Rasi e Paissan.
Si può trovare il testo integrale sul sito del Garante.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/476650

Si tratta del Comunicato Stampa del 17 dicembre 2003, dove si chiarisce oltre modo che l'uso di videocamere e macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha nulla a che vedere con le norme sulla privacy. Si tratta di immagini non destinate a diffusione bensì ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è del tutto legittimo.

Sullo stesso sito il dott. Butticchi, segretario generale del garante, si pronuncia specificamente sulle foto ricordo di classe, chiarendo che non solo la pratica è del tutto lecita, ma che non c'è nessun obbligo di consenso informato, proprio perché la questione non ha nulla a che vedere con le norme sulla privacy, che interverrebbero qualora le fotografie fossero diffuse su mezzi di comunicazione di massa.
Un fotografo professionista è legittimato alla conservazione dei negativi senza altro obbligo delle norme sulla protezione del diritto d'autore.

Il Comunicato Stampa 17 dicembre 2003 del Garante per la protezione dei dati personali si può leggere a questo indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/470850.

venerdì 21 febbraio 2014

Contributo Scolastico: tra volontarietà, detrazione e vincolo

Dopo le iscrizioni e l’approvazione del programma annuale torna all'attenzione della cronaca il "contributo scolastico", richiesto ordinariamente alla domanda di iscrizione.
Poiché il messaggio che prevalentemente passa alle famiglie è quello di un importo dovuto, la prima questione da affrontare è quella relativa alla sua volontarietà.
Sul sito del Ministero alla voce Contributo scolastico è precisato in primo luogo che "I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto".
Secondo taluni la delibera costituirebbe una fonte di obbligo che li renderebbe per l’effetto vincolanti. Dubbio rafforzato dalla circostanza che l’articolo 143 comma 2 del D.L.vo 297/94, che stabiliva per la scuola "elementare" che "non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere", è stato esplicitamente abrogato dall’art. 17 del DPR 275/99. Tuttavia, né tra le competenze individuate dall’art. 10 del D.L.vo 297/94  né tra le attività negoziali disciplinate dal più recente art. 33 DI 44/01 è prevista per il consiglio tale facoltà impositiva.
Pertanto se ne desume che il ministero dichiara riguardo al contributo volontario, "In ragione dei principi di obbligatorietà’ e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività’ curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.)".
Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.

Sebbene quanto espresso andrebbe integrato, giacché non risolve pienamente la questione nella fase successiva all'obbligo, per la quale valgono le considerazioni sopra espresse, ne consegue che non è "illegittimo" che le scuole richiedano un contributo, ma lo è ove lo pretendano obbligatoriamente, magari persino subordinando l’iscrizione, l’esame o altra prestazione al versamento dello stesso, e che non è corretto destinarlo alle ordinarie spese di funzionamento. 

Il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di un risultato comune, che perciò stesso dovrebbe essere condiviso, finalizzato all’arricchimento dell’offerta e non al funzionamento ordinario come invece prevalentemente accade a seguito dei tagli.

Con l’autonomia ed il riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, sono stati previsti altri mezzi per reperire ulteriori risorse attraverso forme di autofinanziamento come ad esempio l’alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica e contratti di sponsorizzazione (artt. 28 e 41 DI 44/01), ma sicuramente il ricorso ai genitori appare una via più facile.

È un dato evidente e storico che il contributo volontario non sia stato introdotto dalla L 40/07, la quale all'art. 13 ne ha semplicemente prevista la possibilità di detrazione (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) alle condizioni previste. Nel primo caso si sottrae l’importo dall'imposta lorda per determinare l’imposta netta dovuta. La deduzione invece è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile.
Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono essere effettuate "tramite banca o ufficio postale" o nelle altre modalità indicate, riportando nella causale che esse sono vincolate ad uno o più dei seguenti fini: 

a) innovazione tecnologica;   b) edilizia scolastica;   c) ampliamento dell’offerta formativa.

L’Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che "sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento".

Quindi, dal momento che le richieste che la scuola rivolge alle famiglie non possono né debbono essere coercitive, occorre che le stesse siano altresì trasparenti – in ottemperanza ad un preciso obbligo normativo - e cioè che la scuola informi sulla volontarietà e sulla detraibilità/deducibilità. Inoltre l’utilizzo di tali importi deve essere condiviso nelle finalità e rendicontato, specificando, alla fine di ogni esercizio finanziario, le spese coperte.

Ma in assenza di un vincolo e di una progettazione condivisa è la scuola di fatto a stabilire come spendere le risorse. I contributi volontari sono destinati quindi per lo più in primo luogo al funzionamento amministrativo e didattico, in particolare per l’acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria, a discapito dell’ampliamento dell’offerta formativa e del miglioramento delle prestazioni. 

Vi influisce anche certamente la mancanza di preparazione adeguata dei genitori eletti in consiglio di istituto che non sempre hanno competenza, ma anche l’opportunità pratica, per leggere e comprendere i documenti contabili. In particolare, come si è detto, insieme alla chiarezza nell'informazione relativa alla volontarietà ed alla possibilità di detrazione due elementi essenziali sono la finalizzazione degli introiti e la rendicontazione delle spese.


Chi ha approvato il programma annuale avrà notato che l’aggregato di entrata A05 relativo ai contributi di privati si divide in: Famiglie vincolati/ non vincolati.

Il contributo volontario non finalizzato finisce nel capitolo "non vincolati". 

Vincolate sono invece chiaramente le somme specificamente versate in occasione delle visite guidate e viaggi di istruzione, per i quali i genitori effettuano un versamento finalizzato con espressa indicazione in causale del viaggio e che versano alle rappresentanti di classe o alle insegnanti, le quali effettuano il versamento prima di effettuare la gita.

Quindi, se ne desume, che nella delibera del consiglio, anche per facilitare la rendicontazione, occorre vincolare il contributo a precise finalità espressamente indicate in causale.


Ove esse consistano nell'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa bisognerà informare le famiglie, non solo della volontarietà del versamento, ma anche della possibilità di detrazione. 



Giacché il programma deve essere coerente al POF, a tanto dovrà accompagnarsi anche una condivisione in merito al "come" vengono spese le risorse, in particolare nella fase di elaborazione dell’offerta formativa, destinando il contributo a finalità concertate.

martedì 18 febbraio 2014

Anche questo triennio (2012 - 2014) è passato senza vedere il POF speriamo nel 2015


L’avventura del programma annuale e i “criteri” del POF


Il primo importante appuntamento per i consiglieri era già previsto a dicembre con l’approvazione del “Programma annuale”. Il DI 44/01 dispone all’art. 2 che il Consiglio di Istituto delibera entro il 15 dicembre tale documento contabile “predisposto dal dirigente scolastico” e “proposto” dalla Giunta esecutiva, dopo aver acquisito il parere di regolarità dei revisori, entro il 31 ottobre. Nella relazione introduttiva il dirigente illustra “gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse” in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. 


Quest’ultimo esemplifica per molti aspetti la difficile interazione tra le componenti della scuola. Infatti a norma dell’art. 3 del DPR 275/99 il POF costituisce il documento che ogni scuola idealmente "predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti” in quanto è adottato dal consiglio di circolo o di istituto dopo essere stato “elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni” di genitori e studenti. Dunque virtualmente tutta la comunità scolastica partecipa alla  sua redazione. 


Ma se il POF deve essere consegnato agli alunni e alle famiglie “all'atto dell'iscrizione” questo significa che a gennaio (o poco oltre, considerati i recenti differimenti) la scuola deve aver già elaborato la sua “offerta” per il prossimo anno. In realtà con l’approvazione del programma annuale le “scelte” sono già state fatte e il POF è di fatto ormai definito, tanto che per ogni progetto inserito nel programma deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria. 


Pertanto il Consiglio semplicemente non può che ratificare. 

È prima di allora quindi che vanno acquisiti i pareri e le proposte degli “organismi” di genitori e studenti, tra i quali riveste sicuramente importanza fondamentale il comitato. I genitori nei vari ruoli di rappresentanza dovranno perciò “cogliere l’attimo” per portare in consiglio una propria proposta, un progetto da condividere. 


Affinché pareri e idee possano essere acquisiti prima dell’elaborazione del POF occorre quindi non solo potenziare le interrelazioni tra organi collegiali e organismi di partecipazione, ma altresì identificare altre sedi di discussione e confronto quali in particolare le commissioni miste. Esse non costituiscono un atto di invadenza in prerogative notoriamente riservate alla componente docente, ma un’opportunità per monitorare i bisogni, presupposto indefettibile di ogni ipotesi progettuale, ed elaborare un’iniziativa condivisa in relazione ad essi. Ma il tempo in realtà non è ancora “spirato” giacché i ritardi nelle assegnazioni delle dotazioni delle scuole rende sempre più difficile rispettare le previste scadenze. 


Infatti l’art. 8 del regolamento di contabilità indica un ulteriore termine, perentorio, di approvazione del programma annuale “entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio”. Dunque è il 14 febbraio il limite inderogabile. Infatti la predisposizione di questo documento deve essere successiva alla comunicazione da parte dell’USR di una “dotazione certa di risorse finanziarie” che dovrebbe teoricamente pervenire tempestivamente in base alle indicazioni ministeriali. 

venerdì 14 febbraio 2014

Open Day


Guardate un pò, non lontano da noi una realtà totalmente diversa, il 4° Crcolo di Giugliano in Campania (VArcaturo) addirittura organizza un Open Day per pubblicizzare la loro Offerta Formativa...

...e noi stiamo lontani anni luce

Locandina Open Day

Verbale del Consiglio n.5 del 14/02/2014


venerdì 7 febbraio 2014

P.O.F.


Che cos'è

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione:
delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata
delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica
dei progetti di ricerca e sperimentazione.

   ... mai visto!

  

sabato 1 febbraio 2014

spazio dedicato a tutti

Scrivete ciò che volete...
Secondo voi cosa ha bisogno la scuola? Cosa volete che venga fatto? cosa non funziona?
vi ricordo che potete scrivere anche in maniera anonima

mercoledì 22 gennaio 2014

Defibrillatore



Echoes Communications Sas: è il distributore ufficiale per l’Italia dei defibrillatori Heartsine, azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di defibrillatori per utilizzo extra-ospedaliero e dichiara sul proprio sito al link riportato di seguito tutto ciò che bisogna sapere su i defibillatori automatici


Cos’è un DAE?
Un DAE, o defibrillatore automatico esterno, è un dispositivo che automaticamente analizza il ritmo cardiaco e avvisa l’operatore di erogare una scarica elettrica se il cuore è affetto da un ritmo cardiaco mortale. I DAE sono sicuri e non erogano scariche elettriche se non è necessario. Anche il personale non sanitario è autorizzato ad utilizzarli, previo svolgimento di un breve corso di formazione. (Legge 120 del 3 Aprile 2001)

Come funziona un DAE?
Un processore all’interno del defibrillatore analizza il ritmo cardiaco della vittima. Il dispositivo decide se una scarica è necessaria. Alcuni dispositivi erogano automaticamente la scarica se è necessario. Altri richiedono che sia l’operatore a premere un pulsante per erogare la scarica. Lo shock è erogato attraverso degli elettrodi incollati sul torace della vittima. La scarica resetta il cuore, blocca l’attività cardiaca anormale e permette di ripristinare il normale ritmo cardiaco.

Chi può usare il DAE?
I moderni DAE sono progettati per essere utilizzati da chiunque, basta essere pronti ad intervenire ed aver effettuato un breve training formativo come previsto dalle legislazioni vigenti (Legge 120 del 3 Aprile 2001). I dispositivi sono progettati per guidare l’operatore in ogni fase del soccorso, indicando chiaramente se l’erogazione della scarica è necessaria o meno. Alcuni defibrillatori effettuano le operatività in modo totalmente autonomo. La preparazione del soccorritore è comunque molto importante, in particolare la conoscenza delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare. La maggior parte delle volte, è il DAE stesso a comunicare al soccorritore il momento in cui iniziare ad effettuare le manovre di RCP. I DAE sono stati utilizzati già molte volte con successo da poliziotti, vigili del fuoco, assistenti di volo, addetti alla sicurezza e soccorritori laici.

Devo possedere una particolare licenza per acquistare un DAE?
Non è richiesta nessuna licenza per la detenzione di un DAE. L’abilitazione all’utilizzo è invece subordinata all’effettuazione di un corso di formazione BLS-D della durata di poche ore, effettuabile presso il 118 o presso un ente di formazione abilitato (IRC – AHA – CROCE ROSSA).

I DAE possono essere utilizzati anche sui bambini?
La Fibrillazione Ventricolare è relativamente rara nei bambini, essa si verifica nel 5-15 per cento dei casi di MI in bambini in età pediatrica. In questi casi, una rapida defibrillazione può decisamente aiutare. Nei bambini da 1 a 8 anni una scarica ad energia attenuata può essere erogata: alcuni DAE necessitano dell’attivazione di un apposito attenuatore, altri attivano la funzione pediatrica al momento del riconoscimento dell’utilizzo delle apposite placche pediatriche. Le Linee Guida sulla RCP raccomandano comunque di utilizzare il DAE sui bambini anche in assenza dell’apposito dispositivo di attenuazione. I dati clinici sono invece insufficienti per raccomandare o sconsigliare l’utilizzo dei DAE su bambini di età inferiore ad un anno.

Sicurezza a scuola e prove di evacuazione


Che cos'è il documento di valutazione rischi?
Il documento di valutazione dei rischi deve essere predisposto in ogni istituto scolastico ad opera del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, come previsto dal D.lgs 81/08 . Con la circolare n. 119 del 29 aprile 1999, il Ministero dell' Istruzione ha fornito un modello guida per la valutazione dei rischi.
Che cos'è un piano di emergenza delle scuole e chi lo deve predisporre?
Il piano di emergenza è contenuto nel documento di valutazione dei rischi ed è uno strumento operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del Dirigente scolastico.
E' obbligatorio (D.M. 26/8/92) e ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di un allontanamento rapido dall'edificio scolastico.
Attraverso questo documento si devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • indicare le procedure da seguire per evitare l'insorgere di un'emergenza;
  • affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di normalità;
  • prevenire situazioni di confusione e di panico;
  • pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all'interno che all'esterno dell'edificio;
  • assicurare, se necessario, un'evacuazione facile, rapida e sicura.
Le prove di evacuazione: quante all'anno e con quali modalità e tempi vanno effettuate?
Il piano di emergenza definisce i compiti da svolgere in funzione delle varie ipotesi di emergenza. Nel corso delle prove di evacuazione, "da effettuare almeno due volte durante l'anno scolastico" (D.L.577/82), deve essere verificata la "funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica".
E' importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione dell'edificio, per verificare continuamente l'apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza. Al termine dell'esercitazione è utile analizzare in classe i comportamenti tenuti in modo da correggere gli eventuali errori commessi durante la prova.

venerdì 17 gennaio 2014

Mercatino di beneficenza

Il mercatino di beneficenza è stato un successone, moltissime persone hanno partecipato all'evento, tra cui rappresentanti di classe, rappresentanti del consiglio, insegnanti, genitori e alunni. Tutti hanno gradito l'evento e soprattutto hanno accettato di fare un giorno di assenza scolastico non giustificato... beh evidentemente a tutti piace vivere senza regole... e soprattutto subire, senza avere il coraggio di esprimere il loro pensiero, tutti, nessuno escluso, sono bravi a parlare, a dire non è giusto, o magari avere tanti dubbi ma quando bisogna esporsi e dimostrare qualcosa tutti si nascondono, lo si vede anche in questo blog dove nessuno scrive, nessuno esprime il proprio pensiero, nessuno critica o commenta ciò che viene scritto, né tanto meno fa domande o intavola nuovi argomenti, questo blog viene solo letto, tanti lo leggono, lo si può notare dal contatore delle visite posto sulla home page, ma tutti preferiscono vivere eclissati.
Molti genitori alla riunione tra il Consiglio di Circolo e i Rappresentanti di Classe erano contrari al mercatino, poi sono stati i primi a partecipare attivamente, tanti altri fuori scuola rappresentavano il loro diniego, altri ancora oggi lo fanno ma poi hanno partecipato dicendo che è stata una cosa bella.

Mercoledì p.v. il Dirigente Scolastico terrà una riunione con i rappresentanti di classe e si presume che il fine sarà per rendicontare e soprattutto comunicare come verranno spesi questi soldi e come verrà fatta la "beneficenza".

giovedì 12 dicembre 2013

Mercatino di beneficenza

Come tutti ben sanno, quest'anno la scuola ha organizzato un mercatino di beneficenza, o meglio un mercatino che servirà per l'acquisto di un defibrillatore oppure i fondi serviranno ad aiutare le famiglie meno abbienti.
ma chi può usare il defibrillatore?
Legge 3 aprile 2001, n.120
Art.1.
E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
Art.2.
Le regioni e le provincie autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(( 2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. ))

Nella scuola esistono persone con tale requisito? 

Il mercatino verrà fatto dai docenti e dalle rappresentanti di classe durante le ore di lezione il giorno 19 p.v., quindi dall'organizzazione si evince che i bambini quel giorno saranno esonerati dalla presenza a scuola. 

Ma chi decide di fare un giorno di vacanza?
Dalla Delibera della Giunta Regione Campania n.183 del 18/06/2013 si evince il seguente calendario scolastico:
Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni avranno inizio il 16 settembre 2013 e termineranno il 7 giugno 2014, per un totale previsto di 204 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2014;
La Delibera stabilisce le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
e, inoltre, le seguenti sospensioni:
- 2 novembre 2013, commemorazione dei defunti;
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2013, dal 2 al 5 gennaio 2014;
- 4 marzo 2014, ultimo giorno di carnevale;
- vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2014;
Le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze
(come la vocazione turistica del territorio) e con accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente.

I su indicati "giorni 3" che il Consiglio di Circolo ha facoltà di utilizzare sono stati già programmati nei seguenti giorni:
3 marzo (Carnevale)
23 e 24 aprile (Ponte Pasqua)

Quanto detto, il giorno di vacanza del mercatino di beneficenza non è stato contemplato nel calendario scolastico approvato dal Consiglio di Circolo, quindi è un abuso fatto dalla organizzazione.
Tale abuso viene chiamato "Interruzione di Pubblico Servizio" disciplinato dall’art. 340 c.p. ed è il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che cagiona l’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Va osservato che il reato ricorre anche solamente se il turbamento o l’interruzione siano per breve tempo, né è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare la detta interruzione o turbamento, poiché l’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza che l’azione possa cagionare un risultato previsto come possibile.

Quanto appreso recentemente dalla scuola, visto quanto riportato sopra, i genitori del Consiglio di Circolo si dissociano da tale manifestazione che è stata organizzata senza alcun parere del Consiglio di Circolo e declinano da ogni responsabilità a riguardo.