Sulla questione si è pronunciato al di là di ogni dubbio l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con un comunicato specifico a firma congiunta Rodotà , Santaniello, Rasi e Paissan.
Si può trovare il testo integrale sul sito del Garante. http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/476650
Si tratta del Comunicato Stampa del 17 dicembre 2003, dove si chiarisce oltre modo che l'uso di videocamere e macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha nulla a che vedere con le norme sulla privacy. Si tratta di immagini non destinate a diffusione bensì ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è del tutto legittimo.
Sullo stesso sito il dott. Butticchi, segretario generale del garante, si pronuncia specificamente sulle foto ricordo di classe, chiarendo che non solo la pratica è del tutto lecita, ma che non c'è nessun obbligo di consenso informato, proprio perché la questione non ha nulla a che vedere con le norme sulla privacy, che interverrebbero qualora le fotografie fossero diffuse su mezzi di comunicazione di massa.
Un fotografo professionista è legittimato alla conservazione dei negativi senza altro obbligo delle norme sulla protezione del diritto d'autore.
Il Comunicato Stampa 17 dicembre 2003 del Garante per la protezione dei dati personali si può leggere a questo indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/470850.
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