Ecco cosa è pubblicato ad oggi 08/10/2014 sul sito della scuola riguardo l'assicurazione integrativa degli alunni... una polizza assicurativa scaduta il 14/09/2012
La nuova polizza assicurativa della compagnia "Ambiente Scuola" che al dire dei rappresentanti del Consiglio di Circolo è ancora in vigore fino a dicembre 2014 non è mai stata pubblicata nè data in copia ai genitori che hanno pagato tale polizza. E' un diritto dell'assicurato avere copia del contratto?
La risposta è certamente affermativa e lo si evince anche da quanto riportato di seguito: http://www.studiolegalebarboni.it/pubblicazioni/istruzione-pubblica-privata/assicurazioni.html
LA POLIZZA ASSICURATIVA
Secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche – approvato con D.M. 1.2.2001 n. 44 – le scuola, nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale e possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali. E’ il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, a svolgere l'attività negoziale necessaria. Ai sensi del richiamato regolamento, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di Euro 2.000,00, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate: l'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento – salva l’osservanza delle norme dell'Unione Europea in materia di appalti e forniture di beni e servizi. Il regolamento prevede anche forme di pubblicità, informazione e trasparenza dell'attività contrattuale. A tal fine, copia dei contratti e delle convenzioni conclusi, e una relazione sull'attività negoziale svolta, deve essere presentata dal dirigente dell'istituzione scolastica al consiglio di istituto. È assicurato altresì l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge n. 241/1990.
Tra i contratti che l’istituzione scolastica può concludere vi è senz’altro il contratto di assicurazione per la responsabilità civile – tantopiù che recenti decisioni della Corte dei Conti sembrano caldeggiare la stipulazione delle relative polizze da parte delle amministrazioni scolastiche. Com’è noto, l’istituzione scolastica è tenuta per legge a rispondere degli infortuni occorsi agli alunni o procurati dagli stessi a terzi nel periodo in cui si trovano a scuola, affidati alla vigilanza dei docenti – salva la prova, invero diabolica, di non avere potuto impedire il fatto; e salvo rivalsa dell’amministrazione nei confronti del dirigente ovvero dell’insegnante nei casi di dolo o colpa grave. Pertanto, è opportuno che tutto il personale, compreso il dirigente scolastico, sia tutelato mediante la stipula di idonee polizze assicurative che coprano adeguatamente le descritte ipotesi di responsabilità. Un problema resta il relativo onere economico che la vigente normativa pone a carico degli assicurati. Da più parti si auspica che i prossimi rinnovi contrattuali affrontino la soluzione di tale questione magari ipotizzando una ripartizione degli oneri finanziari tra l’amministrazione e i beneficiari.
E’ evidente che la scelta della compagnia di assicurazione debba avvenire nel rispetto delle procedure indicate nel regolamento di contabilità richiamato. Va detto però che è sempre più diffusa tra le scuole la prassi di affidarsi ad un broker. Com’è noto, il broker è per legge un mediatore di assicurazione che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in diretta relazione, con imprese di assicurazione alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. Resta il fatto che, alla luce delle norme e principi sull’autonomia e sulla dirigenza scolastica, e di quanto affermato dallo stesso regolamento di contabilità, responsabile della conformità della procedura per la stipula del contratto di assicurazione, nonché degli stessi contenuti del contratto è il dirigente scolastico, legale rappresentante dell’istituto e organo dotato della capacità negoziale. Ecco che allora si richiede al dirigente la massima oculatezza sia nella scelta del broker, sia nella scelta del prodotto assicurativo più vicino alle esigenze dell’istituto rappresentato.
Ugualmente, si impone che la procedura di scelta dalla compagnia assicurativa contraente sia contrassegnata dalla massima trasparenza, e imparzialità; che tutti i partecipanti abbiano, effettivamente, le stesse possibilità di offrire le condizioni più vantaggiose, in gara pari e leale con gli altri concorrenti. Solo così, da un lato, il dirigente avrà realizzato gli interessi dell’istituzione scolastica che rappresenta, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia richiesti nella gestione delle risorse a sua disposizione. Dall’altro, la procedura concorsuale per la contrattazione avrà osservato i principi di legalità, buon andamento, trasparenza, e imparzialità, enunciati sia dalla Costituzione, sia dalle leggi statali in tema di procedimento amministrativo, sia infine dalle norme europee.
Pubblicato su “ Il Sole 24 Ore Scuola” n. 19, 25 novembre - 8 dicembre 2005
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