Ogni anno, entro il 31 ottobre (art. 21 comma 1 OM 215/91) si tengono le elezioni per i rappresentanti dei genitori interclasse ed intersezione rispettivamente nella scuola primaria e dell’infanzia che si svolgono con la procedura semplificata descritta dagli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91.
Sono indette dal dirigente (art. 2 comma 1 OM 215/91) e si tengono nel corso di un’assemblea della classe (o delle sezione) la cui data di convocazione è stabilita dal consiglio di istituto in giorno non festivo. Per la componente dei genitori si svolgerà al di fuori dell'orario delle lezioni.
Di tale convocazione dovrà darsi preavviso scritto di almeno 8 giorni, normalmente, come prevede anche la CM 105/75 (art. 1), con lettera diretta ai genitori e mediante avviso all’albo. In ogni caso dovrà essere cura del dirigente assicurare che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea, nelle forme più idonee.
La convocazione dell’assemblea deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, dedicato all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale nonché all'esame dei primi problemi della classe;
b) le modalità di votazione e di costituzione del seggio nonché l'orario di apertura e chiusura dello stesso (che deve essere di non meno di due ore senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali), fissati dal consiglio di istituto possibilmente in modo da favorire la massima affluenza dei genitori.