Con l'avvicinarsi delle gite scolastiche si comunica che il regolamento scolastico vigente cita quanto segue in riferimento ai viaggi d'istruzione:
TITOLO 5°
ATTIVITÀ SCOLASTICHE ESTERNE
La Scuola, promuove le attività scolastiche esterne, i viaggi e le visite d’istruzione, la partecipazione ad attività teatrali sportive e religiose, i soggiorni presso laboratori, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, attraverso le quali, l'Istituzione scolastica si apre al territorio ed intensifica il rapporto di interazione con esso nell'ottica di un arricchimento della propria offerta formativa.
Art. 18 Compiti dei docenti
All’inizio delle attività didattiche, i docenti programmano tutte le iniziative coerentemente con il P.O.F., nonché degli obiettivi didattici e formativi della programmazione di classe. Il Consiglio di Classe e di Interclasse, il Collegio dei Docenti ne verificano la coerenza.
Art. 19 Compiti dei genitori
I genitori prendono visione delle iniziative programmate e dichiarano la loro adesione, apponendo una firma alla richiesta di autorizzazione.
I genitori degli alunni partecipanti alle attività di ampliamento e di arricchimento del P.O.F. consegnano al docente organizzatore il modulo definitivo di autorizzazione e la quota prevista
entro dieci giorni dalla data stabilita.
La risposta affermativa alla richiesta preliminare è vincolante per quanto riguarda le spese fisse (come il noleggio pullman, la cui spesa è suddivisa tra il numero previsto dei partecipanti), che devono, pertanto, essere sostenute anche in caso di rinuncia.
I genitori non sono autorizzati a partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione in veste di accompagnatori.
Art. 20 Partecipazione e finanziamento
Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’75% degli alunni frequentanti la classe.
Art. 21 Accompagnatori
Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari due accompagnatori; se interessa più classi, un accompagnatore ogni quindici alunni; un accompagnatore per ogni alunno in situazione di handicap con rapporto 1/1. Le modalità di specificazione degli accompagnatori devono essere note al Dirigente Scolastico con la richiesta preventiva della visita guidata e del viaggio d’istruzione. Il Dirigente Scolastico designa gli accompagnatori e il capogruppo.
Art.22 Coordinatore
La Funzione Strumentale Area 4 è il coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi d’Istruzione.
Art. 23 Assicurazione
Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni sia per la responsabilità civile per danni contro gli infortuni che per danni cagionati a terzi.
Art. 24 Modalità di comunicazione
Il docente accompagnatore comunicherà informazioni sull’andamento dell’iniziativa al Dirigente Scolastico, il quale informerà il rappresentante di classe e quest’ultimo a sua volta, tramite una catena telefonica, i genitori degli alunni. Pertanto è vietato agli alunni l’uso del telefono cellulare.
inoltre alla pag.34 art. 14 cita quanto segue:
Art. 14 I docenti:
- osservano scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative definite per il buon funzionamento della Scuola dal Dirigente Scolastico
- vigilano continuamente sugli alunni loro affidati, anche in concomitanza o in sostituzione di altri docenti;
- al fine di assicurare l’attuazione del P.O.F., in casi eccezionali, dichiarano la disponibilità a garantire la loro presenza in ore eccedenti il servizio;
- per consentire l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o la partecipazione alle manifestazioni esterne, i docenti, assicurano la loro presenza anche in ore eccedenti, nel rispetto del rapporto accompagnatori-studenti; possono svolgere la funzione di accompagnatori della classe anche i docenti di sostegno che non siano impegnati in un rapporto 1/1;
- richiedono preventivamente le dichiarazioni di autorizzazione della famiglia alla partecipazione dell’alunno alle attività esterne e le consegnano (almeno una settimana prima) all'Ufficio di Segreteria.
- concordano con il Dirigente Scolastico il recupero delle ore eccedenti il servizio;
- qualora volontariamente dichiarino la propria disponibilità a partecipare alle attività degli alunni in ore eccedenti il servizio, pur non essendoci la reale esigenza, non possono richiedere il recupero del servizio prestato;
- concordano con il Dirigente Scolastico il recupero del permesso breve preventivamente richiesto, secondo le esigenze organizzative dell’Istituto;
- si mostrano sensibili ed attenti alle situazioni e alle problematiche psico-affettive e relazionali dei loro alunni e si attivano con iniziative idonee a limitarne l’influenza nel rendimento scolastico;
- assumono ogni possibile iniziativa per stabilire contatti fra la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di 1° grado al fine di favorire un passaggio coordinato fra i vari ordini di scuola.
Art. 16 I collaboratori scolastici:
possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatori durante i
viaggi e le visite d’istruzione;