scuola

giovedì 12 dicembre 2013

Mercatino di beneficenza

Come tutti ben sanno, quest'anno la scuola ha organizzato un mercatino di beneficenza, o meglio un mercatino che servirà per l'acquisto di un defibrillatore oppure i fondi serviranno ad aiutare le famiglie meno abbienti.
ma chi può usare il defibrillatore?
Legge 3 aprile 2001, n.120
Art.1.
E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
Art.2.
Le regioni e le provincie autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(( 2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. ))

Nella scuola esistono persone con tale requisito? 

Il mercatino verrà fatto dai docenti e dalle rappresentanti di classe durante le ore di lezione il giorno 19 p.v., quindi dall'organizzazione si evince che i bambini quel giorno saranno esonerati dalla presenza a scuola. 

Ma chi decide di fare un giorno di vacanza?
Dalla Delibera della Giunta Regione Campania n.183 del 18/06/2013 si evince il seguente calendario scolastico:
Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, le lezioni avranno inizio il 16 settembre 2013 e termineranno il 7 giugno 2014, per un totale previsto di 204 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2014;
La Delibera stabilisce le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
e, inoltre, le seguenti sospensioni:
- 2 novembre 2013, commemorazione dei defunti;
- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2013, dal 2 al 5 gennaio 2014;
- 4 marzo 2014, ultimo giorno di carnevale;
- vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2014;
Le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze
(come la vocazione turistica del territorio) e con accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente.

I su indicati "giorni 3" che il Consiglio di Circolo ha facoltà di utilizzare sono stati già programmati nei seguenti giorni:
3 marzo (Carnevale)
23 e 24 aprile (Ponte Pasqua)

Quanto detto, il giorno di vacanza del mercatino di beneficenza non è stato contemplato nel calendario scolastico approvato dal Consiglio di Circolo, quindi è un abuso fatto dalla organizzazione.
Tale abuso viene chiamato "Interruzione di Pubblico Servizio" disciplinato dall’art. 340 c.p. ed è il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che cagiona l’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Va osservato che il reato ricorre anche solamente se il turbamento o l’interruzione siano per breve tempo, né è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare la detta interruzione o turbamento, poiché l’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza che l’azione possa cagionare un risultato previsto come possibile.

Quanto appreso recentemente dalla scuola, visto quanto riportato sopra, i genitori del Consiglio di Circolo si dissociano da tale manifestazione che è stata organizzata senza alcun parere del Consiglio di Circolo e declinano da ogni responsabilità a riguardo.

mercoledì 11 dicembre 2013

Obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione

Applicabilità delle nuove norme anche alle scuole
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che riordina, in un unico testo normativo, le disposizioni, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Decreto in commento, in vigore dal 20 aprile 2013, non si limita alla sola ricognizione delle disposizioni vigenti ma introduce, altresì, nuovi ed ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale delle Amministrazioni.
Le disposizioni del D.L. n. 33/2013 si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali sono ricomprese anche le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado. ( Art. 11)
Alla luce del suddetto Decreto, l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 ( Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) , è sostituito dal seguente: « I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Pubblicazione e privacy
L'art. 4 del Decreto, conformandosi alla normativa privacy vigente ed alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, ricorda che nella pubblicazione di atti e documenti obbligatori le scuole devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
I dati che le Amministrazioni pubblicano sui siti istituzionali devono essere integri, aggiornati, facilmente consultabili e accessibili, conformi ai documenti originali, riconducibili all’ufficio di provenienza, pubblicati in formati di tipo aperto, riutilizzabili citando la fonte e rispettandone l'integrità.
Durata dell'obbligo di pubblicazione
L'art. 8 introduce nuove norme in tema di decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione.
Viene previsto che i documenti contenenti atti, dati ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione e devono restare on line per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa privacy e dall’ art.15 del Dlgs 33/2013 (ad esempio pubblicazione dei consulenti esterni).
Inoltre, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati, le informazioni ed i documenti obbligatori sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».
Dove vanno pubblicati gli atti
Viene introdotta la sezione del sito denominata «Amministrazione trasparente», che contiene i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (è accessibile senza filtri o limiti di indicizzazione o ricerca).
Pertanto ad oggi il sito della scuola dovrà essere suddiviso in tre aree obbligatorie:
Area Amministrazione trasparente; Area pubblicità legale in generale ( c.d. albo on line); Area Privacy e Note legali oltre ovviamente alla possibilità di ulteriori Aree lasciate alla libera iniziativa delle scuole stesse.
Obblighi di pubblicazione sull'organizzazione dell'Amministrazione
Il D.L. n. 33/2013, all'art. 33, ribadisce l'obbligo di pubblicare, e tenere aggiornate, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ( ad esempio, sono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'articolazione degli uffici, all'organigramma, l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.)

lunedì 9 dicembre 2013

Uscite e Viaggi di istruzione …


http://www.orizzontescuola.it/guide/uscite-e-viaggi-istruzione-l-uso-normativa-obbligo-dei-docenti-vigilanza-delibere-degli-organi


Uscite e Viaggi di istruzione … per l’uso: la normativa, obbligo dei docenti, la vigilanza, le delibere degli organi collegiali

di Paolo Pizzo - Normativa, delibere, vigilanza, incentivi e riposo compensativo, responsabilità: tutto in una guida gratuita per i nostri lettori.

La normativa

I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/dpr275_1999.pdf)

hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero.

Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un giorno agli stage piuttosto che le settimane bianche, i viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.

In particolare la C.M. 291/92

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/cm291_92.pdf

e la C.M. n. 623/1996

http://www.lazio.istruzione.it/offerta_formativa/cm623.pdf

Sulla materia è intervenuto lo scorso anno lo stesso Ministero e con nota dell’ 11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3f59595-e64f-4cc7-8f45-1d3dc892ca56/prot2209_12.pdf

“L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”


Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.

Assicurazione, cassa scolastica, contributi dei genitori

Questioni contabiliLe richieste di consulenza da parte dei genitori riguardano spesso i contributi che a vario titolo vengono richiesti ai genitori dalle scuole. Vediamo insieme alcuni punti fra i più scottanti:


1) Chi paga l’assicurazione degli alunni?
2) Detrarre le spese scolastiche
3) PC in dono esentasse
4) Carta e sapone: chi paga?
5) Cassa Scolastica 1 e 2
6) Passaggio di consegne
7) Libri di testo gratuiti nella scuola primaria
8) Detrarre tasse e testi scolastici
9) Quando il contributo non è ‘volontario’
10) Destinazione dei contributi scolastici

continua a leggere:

http://www.agetoscana.it/?option=com_content&id=157&Itemid=53

mercoledì 4 dicembre 2013

Gite Scolastiche e modalità di comunicazione

Con l'avvicinarsi delle gite scolastiche si comunica a tutti i rappresentanti di classe che l'art. 24 del Regolamento Scolastico, alla pag. 37 cita quanto segue:

Art. 24 Modalità di comunicazione
Il docente accompagnatore comunicherà informazioni sull’andamento dell’iniziativa al Dirigente Scolastico, il quale informerà il rappresentante di classe e quest’ultimo a sua volta, tramite una catena telefonica, i genitori degli alunni. Pertanto è vietato agli alunni l’uso del telefono cellulare.