Una finestra informativa e di dialogo dei genitori dell'Ottavo Circolo di Giugliano in Campania
mercoledì 9 settembre 2015
venerdì 4 settembre 2015
Organi collegiali: quali nuove competenze dopo riforma? Dal Collegio al Consiglio d'Istituto, passando per il Comitato di valutazione
Al momento il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun effetto ghigliottina ad opera della legge 107 se non alcune modifiche nella definizione del Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione di concorrenza nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito.
Dopo l’approvazione della Legge 107 quello che più preoccupa il mondo della scuola sono le numerose deleghe conferite al Governo, come vuoti da riempire, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Anche il Testo Unico, D.Lgs. n.297 del 1994, sarà ritoccato e con una scontata prevedibilità è naturale attendersi quindi un riordino degli Organi Collegiali con relativi ruoli e compiti rinnovati.
Secondo quanto leggiamo nel comma 181 della legge 107, il legislatore intende mettere mano ad un’opera di articolazione, rubricazione, integrazione e modifica delle disposizioni di legge; per arginare possibili norme in conflitto con le nuove disposizioni ha pure inserito un vezzoso comma 196 venendo così a sterilizzare le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.
Allo stato dell’arte, prima che un’onda anomala spazzi via questo stato di trepidazione creato dalla Buona scuola, le cui parole risuonano adesso come un mantra sociale dagli effetti devastanti, per procedere ad un censimento dei ruoli e delle competenze degli Organi collegiali e poter agire ope legis, è quanto meno essenziale conoscere gli ambiti d’azione entro cui è possibile difendere i ruoli che la legge assegna ancora alla collegialità. Prima che questa possa divenire, viste le deleghe concesse, solo un’usanza passata.
Così è importante scorticare all’interno della legge 107 quel che ancora resta, insomma dell’agire nel rispetto degli organi collegiali e com’è ovvio che sia, separarlo dal ruolo potenziato dei dirigenti scolastici.
Per intenderci nella legge si possono rintracciare molti profili in cui la collegialità perdura attiva ed inalterata. Il legislatore ha messo solo il punto su talune prerogative spettanti unicamente al dirigente scolastico, ma che al momento lasciano il tempo che trovano perché rimangono ancora evidenti spazi di concertazione.
giovedì 4 giugno 2015
RAV
http://www.orizzontescuola.it/guide/autovalutazione-scuole-rav-e-ruoli-degli-organi-collegiali
Lungi dall'essere un mero adempimento burocratico l'autovalutazione deve necessariamente indirizzare l’intera comunità educante verso un sistema di collegialità oggi più che mai diffuso e condiviso.
Il DPR n.80 del 2013, Regolamento sul sistema di valutazione in materia di istruzione e formazione, indicante all’art.6 le fasi dell’intero procedimento di valutazione che coinvolgerà per il prossimo triennio tutte le scuole statali e paritarie del sistema di istruzione, secondo una tempistica determinata, glissa su un aspetto essenziale dell’autonomia scolastica ovvero il rispetto delle competenze degli organi collegiali, già acclarate nell’antesignano D.Lgs. 297 del 1994 e nel DPR n.275 del 1999, Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Gli articoli 7 e 10 del Decreto 297 tracciano rispettivamente le funzioni spettanti al Collegio dei docenti e al Consiglio di istituto, mentre l’articolo 16 del DPR 275 stabilisce che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione” e che al dirigente scolastico compete esercitare “le funzioni di cui la decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
Ad essere più precisi anche la Circolare n.47 del 2014 che delinea le scadenze dell’intero procedimento di valutazione tace sui compiti degli organi collegiali accennandovi solo nella parte relativa all’individuazione dell’unità di valutazione. Ora, poiché, attraverso il procedimento di valutazione, le scuole sono chiamate a rivestire un ruolo attivo e funzionale, soprattutto nello svolgimento dell’autovalutazione interna, sarebbe apparsa più che legittima una chiamata in causa più diretta degli organi collegiali, perlomeno in linea con le competenze e gli ambiti specifici attribuiti dallo stesso legislatore.
Sembra infatti più che riduttivo limitare ad esempio il ruolo del Collegio dei docenti all’esclusiva identificazione dell’unità di valutazione, così come indicato nella Circolare n.47, quale organo tecnico che avrà il compito di gestire l’elaborazione del Rapporto di autovalutazione perché anche agli organi collegiali spetta quindi un intervento diretto sia nella fase decisionale, di ideazione e di conduzione dell’autovalutazione di istituto che in quella di approvazione finale del RAV. Si tratta quindi di un partenza all’autovalutazione che deve necessariamente indirizzare l’intera comunità educante verso un sistema di collegialità oggi più che mai diffuso e condiviso, a meno che non si voglia considerare il RAV come un mero adempimento burocratico.
Al Collegio dei docenti concerne pertanto definire, oltre all’identificazione dell’unità di valutazione con compiti di coordinamento dei lavori, le linee operative che metteranno in moto l’autoanalisi di istituto, la quale verrà a toccare molti segmenti della vita scolastica, in particolar modo quelli legati alla didattica.
L’art.7 del D.Lgs. 297 del 1994 dispone che il collegio dei docenti “cura la programmazione dell'azione educativa (…) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica”.
Non v’è dubbio che essendo il Piano dell’offerta formativa il documento esprimente l’identità culturale e progettuale della scuola, deliberato dall’organo in parola, da lì si dovrà partire per autovalutare le azioni messe in atto e l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.
Allo stesso modo, visto il progetto portentoso del procedimento di valutazione, innescato dal DPR 80/2013, anche i tempi di realizzazione meriterebbero di autoregolarsi sulla base delle scelte agite dal collegio; l’autovalutazione richiede anzitutto una pre-conoscenza di ciò che si andrà a fare nei prossimi mesi, un prendere atto de quo, altrimenti senza una riflessione co-partecipata e senza una scelta ragionata il processo si può considerare già monco in partenza.
Gli aspetti decisionali dovrebbero avere poi un prosieguo nel Consiglio di istituto, organo politico della scuola, al cui interno la rappresentanza è difatti più allargata ad altre componenti dell’istituzione scolastica.
L’autovalutazione di istituto, benché sia rivolta a migliorare gli esiti degli apprendimenti, non interessa esclusivamente la didattica, ma investe anche aspetti della vita scolastica particolarmente protetti; si pensi alla raccolta di dati ed informazioni anche ‘personali’ che convergeranno nell’autovalutazione o alle descrizioni sull’esistente che l’unità di valutazione dovrà fornire nelle varie sezioni del RAV.
In questo caso certe aree del RAV potrebbero venire ad urtare con la normativa sulla privacy . Quindi, in considerazione di ciò, è del tutto auspicabile che ci sia una approvazione formale dell’autovalutazione scolastica condivisa anche dal Consiglio di istituto, sia come manifestazione di trasparenza che di simmetria decisionale con il Collegio dei docenti.
Per approfondire l'argomento: http://www.istruzione.it/valutazione/
mercoledì 20 maggio 2015
Gita scolastica Reggia di Caserta
Ecco come vengono organizzate le gite scolastiche nella nostra scuola...
stamattina 20/05/2015 i bambini vanno in gita alla Reggia di Caserta, ma l'organizzazione è da criminale... il pullman parte con circa 8 bambini in più di quelli consentiti, le insegnanti viaggiano in piedi e purtroppo i genitori presenti permettono la partenza degli autobus.
Grande organizzazione! e dove sta il Consiglio di Circolo? dove stanno le tante lotte spese per la sicurezza dei bambini che tanto vengono usate per propaganda politica? La sicurezza che dovrebbe essere la prima cosa per una scuola viene messa sotto i piedi, ma capite che lì ci sono i nostri bambini, capite quanto è importante avere un Consiglio che funzioni bene e non permette queste cose? Spero che un giorno ci sia qualcuno che possa ostacolare tutto questo.
Sul sito della scuola è pubblicata l'esito della gara del "servizio trasporti visite guidate a.s. 2014/2015" e l'aggiudicazione provvisoria è della ditta "Patria City Bus" invece stamattina sono partiti i pullman della ditta "Maisto" che non è neanche tra i partecipanti alla gara, almeno comne viene riportato nel verbale
Sul sito della scuola è pubblicata l'esito della gara del "servizio trasporti visite guidate a.s. 2014/2015" e l'aggiudicazione provvisoria è della ditta "Patria City Bus" invece stamattina sono partiti i pullman della ditta "Maisto" che non è neanche tra i partecipanti alla gara, almeno comne viene riportato nel verbale
Il Consiglio dove sta???
martedì 19 maggio 2015
Riforma. Poteri preside, approvato art.9: sceglieranno docenti per incarichi triennali e i collaboratori
L'aula della Camera ha approvato con 214 voti a favore e 100 contrari l'articolo 9 del ddl Scuola su competenze del dirigente scolastico.
Tra le maggiori novità sull'articolo 9 apportate dall'aula della Camera quella che prevede che il dirigente scolastico, nel conferire gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento "è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale". (vedi DDL Scuola. Presidi non potranno conferire incarichi a prof. parenti. Riscritto comma su trasparenza incarichi triennali )
Un altro emendamento approvato nell'aula della Camera prevede che "per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive".
Viene previsto che tali incarichi "possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il ministero dell'Istruzione anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia".
Viene quindi autorizzata "la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio" e previsto che la percentuale del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia "per i dirigenti tecnici in servizio presso il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno".
Docenti potranno autocandidarsi, scelta rimane a Presidi
La scelta dei docenti a cui attribuire gli incarichi rimarrà in capo al solo dirigente scolastico, ma i professori potranno inviare la propria candidatura. Il dirigente, per la copertura dei posti della scuola 'propone' gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti.
Il preside potrà quindi utilizzare i professori in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, "purché possegga titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire".
La proposta di incarico dovrà avvenire sulla base di questi criteri:
- durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali;
- "conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui";
- trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito internet della scuola.
L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, sarà l'Ufficio scolastico regionale a provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Lo stesso Usr provvederà a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.
Incarichi triennali. Trasparenza sui criteri
L'incarico dato ai docenti di ruolo dal dirigente scolastico avrà "durata triennale, rinnovabile, in coerenza con il piano di offerta formativa". Nella proposta di incarico del Ds verranno "valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui". Sarà inoltre "assicurata trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica".
Supplenze fino a 10 giorni
Per quanto riguarda le supplenze, sarà sempre il dirigente a effettuare le sostituzioni dei docenti assenti - fino a 10 giorni - con personale dell'organico dell'autonomia che, "se impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza".
In staff preside fino 10% docenti
I dirigenti scolastici potranno individuare fino al 10% di docenti che lo "coadiuvano" nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente Scolastico.
Più risorse per stipendi Dirigenti Scolastici
MLN Aumento delle risorse del fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. Con una modifica la commissione ha deciso che per quest'anno il Fondo dovrà essere incrementato di 46 milioni di euro (invece che 12 milioni, come prevede ora dal testo) e che queste risorse siano utilizzate per il triennio scolastico passato (da 2012 al 2015). E ancora: altri 14 milioni (invece che 12) vengono stanziati per l'anno scolastico 2015/2016 e 36 milioni di euro all'anno a partire dal 2016
giovedì 14 maggio 2015
Il lavoro del Consiglio di Circolo per le "gite scolastiche"
e di seguito il risultato...
Nei documenti sopra citati non viene preso in considerazione nessuna normativa a supporto, nè ad un apposito regolamento, nè tanto meno è mai stato pubblicato sul sito della scuola alcuna delibera del Consiglio riguardante tale argomento... forse la scarsa partecipazione ai viaggi d'istruzione da parte degli alunni di questa scuola è il risultato di uno scarso lavoro del Consiglio di Circolo e soprattutto una carente informazione dei genitori che ancora oggi non riescono a leggere alcun verbale del Consiglio, che dovrebbero essere atti pubblici, ma in realtà sono celati, infatti l'ultimo verbale pubblicato risale al n. 7 del 03/04/2014.
Si ricorda al Consiglio di Circolo che il DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero. Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita, le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.
Spetta quindi agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita, le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.
Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.
Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.
È quindi in un apposito Regolamento o comunque nelle delibere che poi gli Organi Collegiali attueranno che le scuole possono decidere tutto:
- Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
- La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
- La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
- La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
- Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi.
- Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.
Infatti la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 29 cita alcuni articoli che questa scuola non prende in considerazione:
- art. 4.5 - Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.
- art. 5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue: riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.
- art. 9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti
9.3 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).
9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.
9.5 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.
Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.
9.6 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.
Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.
9.7 - All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca:
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8.
9.8 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7:
a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;
h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.
9.9 - In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza.
9.10 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:
a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.
9.11 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.
lunedì 11 maggio 2015
Al via le pagelle alle scuole
Anche le scuole si danno le pagelle e saranno tutte online, «per una scuola sempre più di vetro». Si accende da giovedì 30 aprile la piattaforma web per il primo Rapporto di autovalutazione dove ogni istituto si darà un voto da 1 a 7 sulla base di 49 indicatori, che vanno dalla didattica, ai risultati scolastici, ai progetti extracurriculari, al rapporto tra docenti, studenti e famiglie.
Tutto trasparente
Da giovedì mattina e fino al 31 luglio, i presidi aiutati dal consiglio d’istituto riempiranno le schede che troveranno sul profilo web della propria scuola che contiene i dati del Miur, dell’Invalsi, dell’Istat e del ministero del Lavoro. Le schede saranno poi tutte online sul sito del Miur e a disposizione delle famiglie che potranno scegliere la scuola in base a queste «pagelle». Si potranno conoscere nei dettagli le caratteristiche di ogni singolo istituto: docenti, andamento generale degli studenti, quanto e come si spende per la formazione degli insegnanti, la vita della comunità scolastica. Grazie alla collaborazione con il ministero del Lavoro, potranno essere pubblicati anche gli esiti degli studenti diplomati: se hanno trovato un lavoro, quando e che tipo.
«Fotografia della comunità scolastica»
«È uno strumento importantissimo — dice il sottosegretario all’istruzione Davide Faraone —: fotografa gli istituti italiani e di conseguenza il lavoro dei dirigenti e della comunità scolastica», perché «autonomia non è sinonimo di anarchia» e «valutazione significa responsabilità». Ma servirà anche alle stesse scuole per conoscersi meglio, fissare degli obiettivi e migliorarsi. Gli istituti nella prima fase potranno avvalersi del supporto degli Uffici Scolastici Regionali. Il Miur metterà inoltre a disposizione un video tutorial, guide on line e un numero verde 800.903.080.
Riforma. Come funzionerà la chiamata? Dirigenti sceglieranno docenti anche senza abilitazione specifica. 10% di collaboratori
Completato nella sua versione definitiva il testo di riforma della scuola da parte della VII Commissione cultura alla Camera. Nessuna modifica al potere dei dirigenti che consente di chiamare i docenti.
Il mercato delle candidature
Secondo la definitiva riformulazione dell'articolo 7, i dirigenti, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propongono gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti.
Anche docente non abilitato
I dirigenti potranno utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l'insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
Criteri e caratteristiche degli incarichi
La proposta di incarico da parte del dirigente avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri: a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali; b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internetdell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente.
Cosa accade in caso di più offerte?
Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una.
Cosa avviene nel caso in cui i dirigenti non avviano le procedure per la chiamata?
In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l'ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d'ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l'incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.
Utilizzo dei docenti per le supplenze
Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.
La nomina dello staff di dirigenza
I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.
Riforma. Anno di prova: anche genitori e studenti decidono criteri per la valutazione dei docenti
Pertanto il superamento dipenderà anche dal peso che studenti e genitori avranno in questo comitato. Nulla è detto sui criteri con i quali invece questi componenti verranno scelte. I rischi sono intuibili ancor prima dell'approvazione della legge.
L’art. 14 del D.P.R 275 dell’8 marzo 1999 prevede che “A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative [… ] allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate, in base all’art. 15 o ad altre disposizioni specifiche, all’amministrazione centrale o periferica”.
Tra queste funzioni vi è la decretazione riguardo all’esito del periodo di prova del personale docente che non rientra più tra le competenze dell’amministrazione centrale o periferica.
A tale esito, a sensi del D. Lvo. 297/1999, art. 11, concorre il comitato di valutazione.
Questi è formato, oltre che dal Dirigente scolastico, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. La durata è di un anno scolastico.
In aggiunta, come previsto dalla C.M. 267/1991, c’è anche la figura del tutor che fornirà ulteriori elementi di valutazione.
Vediamo ora come è stato riscritto l’art. 11:
(Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».
Con la nuova riformulazione il comitato non è più nominato dal collegio dei docenti ma dal consiglio di istituto.
Inoltre, la novità più rilevante, è che ne faranno parte gli allievi e i genitori di quest’ultimi(il numero dipende dal grado di scuola).
La domanda che sorge spontanea è la seguente: prevedendo all’interno del comitato di valutazione un allievo e un genitore, siamo sicuri che risulterà legittimo un eventuale decreto di esito sfavorevole alla prova del docente?
Il decreto infatti riporterà nel preambolo la normativa che regola l’anno di prova del docente e quindi la nuova formulazione dell’art 11 appena citato.
Inoltre il Dirigente formulerà l’esito sfavorevole alla prova sentito il parere del Comitato per la valutazione di cui appunto faranno parte a tutti gli effetti degli allievi e dei genitori. Questi ultimi quindi concorrono alla formulazione del parere e quindi all’esito della prova.
Non solo, ma il comitato così composto (quindi con allievi e genitori) esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501, che ricordiamo:
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
Ora, gli elementi di approfondimento sarebbero due:
Il primo è il problema della valutazione da parte dell’allievo e del genitore, e qui ci sarebbe da aprire un capitolo a parte: sarà un allievo della stessa classe in cui insegna il docente? e il genitore, sempre di un allievo della classe in cui insegna il docente? Quindi entrambi direttamente coinvolti con tutti i condizionamenti che ne potrebbero derivare? Oppure non saranno della classe in cui insegna il docente e quindi distanti così tanto da quest’ultimo da non poter neanche minimamente esprimere una valutazione? Come la si giri il sistema comincia già da qui a fare acqua.
Il secondo, e secondo me è quello che basterebbe a far sorgere molti dubbi sulla nuova formulazione dell’articolo citato, è quello di ricordare che stiamo parlando di procedimenti amministrativi a tutti gli effetti che si concludono con un decreto emanato dal Dirigente scolastico.
Risulta quindi di dubbia legittimità la partecipazione di un allievo (minorenne?) o di un genitore in tali procedimenti (pensiamo anche a quello della riabilitazione), soprattutto nel caso in cui l’esito della prova dovesse risultare sfavorevole.
lunedì 4 maggio 2015
Le ragioni dello sciopero del 5 maggio 2015
Valerio Golfieri - A pochi giorni dallo sciopero che, secondo quanto si avverte tra i docenti , bloccherà totalmente la scuola italiana, è opportuno riflettere sulle ragioni che dopo sette anni hanno provocato questa impetuosa e ,a quanto pare, inarrestabile ondata di proteste.
I docenti italiani non stanno scioperando perché, come si vuol far credere, sono contrari a qualsiasi processo di riforma della scuola. Né, tantomeno, in quanto alieni ad ogni forma di valutazione sul loro operato.
Chi sostiene queste tesi non conosce il contenuto del DDL all’esame del Parlamento e nutre forti pregiudizi sulla professionalità dei docenti italiani.
Veniamo al merito della questione. Cosa dice ,sostanzialmente, il DDL ? Quale è il modello di scuola che il Governo ci presenta?
Nel DDL sono contenute alcune disposizioni che violano ,a mio giudizio, in modo palese il dettato costituzionale.
Attribuisce ai Dirigenti Scolastici, in nome dell’autonomia, il potere di assumere direttamente i docenti attingendo da un Albo Territoriale ed esaminandone i curricula
Questa norma è innanzitutto contraria alla Costituzione che dice ,all’articolo 97, che nella Pubblica Amministrazione si accede per Concorso e che bisogna assicurare l’imparzialità della Pubblica Amministrazione stessa.
I sostenitori delle riforma sostengono che attraverso questa norma i Dirigenti Scolastici potranno finalmente assicurare alla propria scuola i docenti migliori. Niente di più errato!
Al di là di ogni considerazione sulla enorme discrezionalità che viene data ai Dirigenti Scolastici, che potranno agire praticamente liberi da ogni vincolo, il Governo dovrebbe spiegare come evitare la formazione di scuola di serie A e di scuole di serie B. Infatti, se l’assunto è la possibilità di scegliere i migliori, se ne deduce che alcuni docenti sono meno bravi di altri e, di conseguenza, alcuni potrebbero ricevere più di una proposta di assunzione mentre altri potrebbero non riceverne nessuna. A questo punto cosa succederebbe ? I docenti “meno bravi” ( secondo questo stranissimo metro di giudizio) dove sarebbero collocati? E quale atteggiamento avrebbero verso un Dirigente Scolastico che non li ha scelti, ma magari se lo vede assegnato d’ufficio?
Il Dirigente Scolastico dopo tre anni può restituire all’Albo i docenti
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un problema di costituzionalità. L’articolo 33 della nostra Costituzione recita : “ L’ arte e le scienze sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Quale sarebbe la libertà di un docente che sa di rischiare una “bocciatura” da parte del proprio Dirigente Scolastico? E quale sarebbe la libertà del docente che sa che tale bocciatura può venire addirittura da un genitore o da uno studente (come pare indichino le prime modifiche approvate dalla Commissione Cultura della Camera)? E’ facilmente comprensibile come questa norma sia devastante non solo per l’ordinamento scolastico, ma su un piano più vasto di tenuta democratica di una istituzione importante come la scuola.
Viene annullato il ruolo del Collegio dei Docenti
In nessuna parte del DDL, e neppure negli emendamenti fino ad ora approvati in Commissione, viene posto in risalto il ruolo dei docenti. E’ come se si volesse disputare una partita senza prevedere che ci siano i giocatori!. Tutte le competenze in ordine alla predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa sono in capo al Dirigente Scolastico “sentito” il Collegio dei Docenti. E’ una vera e propria espropriazione della parte fondamentale della professione docente. Cosa dovrebbe fare un docente se non elaborare una proposta formativa? Cosa dovrebbe fare un docente se non avere un ruolo fondamentale nella didattica del proprio istituto? Quali dovrebbero essere le competenze di un Collegio Docenti se non quelle che riguardano da vicino tutto il complesso delle attività didattiche, delle modalità di insegnamento, di verifica degli apprendimenti, di ascolto degli i studenti, di trasmissione delle conoscenze, di costruzione delle abilità e delle competenze degli stessi? Insomma, perché si vuole espropriare il docente della funzione che gli è tipica? In nome solo di una efficientismo di basso profilo?
La favola delle assunzioni
Il DDL è stato presentato al Parlamento con una logica ricattatoria. Infatti contiene al proprio interno il così detto “Piano Straordinario di Assunzioni”, rispetto al quale si ventila l’assunzione di 100.701 precari. Il Premier ha inoltre affermato che gli viene da ridere verso uno sciopero contro un governo che assume. Quello che il Premier non dice è che le assunzioni delle quali parla non esistono!
Infatti, in primo luogo gli assunti non saranno 100.701, ma, probabilmente, si arriverà con difficoltà ad assumere 40.000 docenti. E questo dato si evince leggendo con attenzione la relazione tecnica che correda il DDL. In secondo luogo, gli “assunti” non saranno tali, perché andranno nei famigerati albi in attesa della chiamata diretta dei Dirigenti Scolastici. Cosa avverrà per coloro che non saranno chiamati? Inoltre, nell’articolo nel DDL non solo si prevede che non saranno assunti tutti quei docenti che si trovano nella II° Fascia di Istituto. Si tratta di migliaia di docenti che stanno assicurando da anni il regolare funzionamento della scuola! Lo slogan usato da Renzi è “basta precariato”, la realtà che ne uscirà fuori è che migliaia di docenti passeranno dal precariato alla disoccupazione. Una genialata!
L’aggiramento della sentenza della Corte di Giustizia Europea
Nel DDL si prevede che i docenti precari non possano essere destinatari di contratto a tempo determinato per più di trentasei mesi. E’ un misero trucco per aggirare la sentenza con la quale la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per l’abnorme ricorso a questa forma contrattuale riguardo i docenti. Inoltre, sempre nel DDL, vengono stanziate delle somme per rimborsare i docenti che hanno avuto contratti a tempo determinato negli anni passati. La conseguenza dell’approvazione di questa sarà ancora più devastante delle altre. Sono altre decine di migliaia i docenti che saranno espulsi dalla scuola. Infatti questi docenti non saranno più assunti pur avendo maturato anni di servizio in molti casi ben superiori ai trentasei mesi. Altro modo di svuotare il precariato trasformandolo in disoccupazione. Altra genialata!
Il taglio di risorse per la scuola pubblica, il finanziamento alla scuola privata
Nel DDL troviamo tante affermazioni apodittiche sulla volontà di apportare miglioramenti all’edilizia scolastica, di intervenire sulla sicurezza degli edifici, di incentivare le nuove tecnologie, di favorire la formazione dei docenti attraverso il bonus di 500 euro (non per tutti). Nella realtà di tutto questo non si trova traccia, in quanto tutti i provvedimenti che dovrebbero dar vita concretamente a queste enunciazioni di principio vengono rimandate a tempi migliori, ed alla definizioni di poste di bilancio che sono sconosciute ai più. L’unica cosa veramente concreta che c’è nel DDL è lo sgravio fiscale per coloro che iscriveranno i propri figli nelle scuole paritarie. Siamo di fronte ad un nuovo profilo di incostituzionalità in quanto sempre l’articolo 33 della Costituzione dice chiaramente che gli Enti Privati hanno diritto a costituire le proprie scuole purché non ci siano oneri per lo Stato! Nessuno vuole limitare il diritto di ogni cittadino a scegliersi la scuola che vuole, ma credo che il primo diritto di rivendicare a gran voce sia quello di poter avere una scuola pubblica integra, con strutture adeguate, sicure, moderne e che le condizioni anche ambientali che determinano le migliori condizioni di vita scolastica per gli studenti siano realmente uguali per tutti da Milano ad Agrigento, da Trapani a Torino!
Queste sono le ragioni dello sciopero. Ad esse se ne potrebbero aggiungere probabilmente molte altre.
Un DDL che non parla dei docenti, che non dice nulla agli studenti, che non parla di didattica né di apprendimenti; che si limita a ritagliare un ruolo efficientista e “da sceriffo” al Dirigente Scolastico, che trascura del tutto le condizioni di difficoltà, in molti casi di drammatica emergenza, nelle quali si trovano tantissime scuole soprattutto nel Sud del Paese; che delega al Governo ben tredici leggi che riguardano il cuore stesso dell’Istituzione scolastica. Un DDL che è stato imposto al Parlamento con la logica del ricatto circa le assunzioni e sul quale, temo, il Premier porrà una nuova questione di fiducia.
Ce n’è abbastanza per scioperare !
venerdì 1 maggio 2015
martedì 28 aprile 2015
Gite scolastiche
7 quinte, 138 alunni
Si organizzano i viaggi d'istruzione e pochissime persone aderiscono...ci sarà un motivo?
venerdì 10 aprile 2015
Petizione
parte la riforma della scuola e ancora una volta si cerca di tagliare fuori i genitori. Valentina Aprea voleva dare tutto in mano alle aziende, Renzi ai presidi, ma la musica non cambia. Il rischio concreto è che, una volta passato il Decreto, non sia più possibile intervenire sull'offerta formativa rivolta ai nostri figli.
Ti prego di sottoscrivere e diffondere la petizione https://www.change.org/p/matteorenzi-perunascuolabuonadavvero
pochi secondi, ma possono fare la differenza. I tempi sono abbastanza stretti, c'è il rischio concreto che la legge delega passi velocemente alle Camere e dopo non sarà più possibile intervenire sul testo del Decreto delegato governativo. Questa volta abbiamo scelto la via della petizione on line, ma stiamo inviando ai Presidenti delle Commissioni VII Cultura della Camera e 7^ Istruzione del Senato le 5.435 firme cartacee raccolte due anni fa e che, essendo cambiata legislatura, debbono essere ripresentate. Poi continueremo a scrivere a ciascuno dei membri delle due Commissioni parlamentari per tenerli aggiornati (N.B. Per chi ha già firmato la petizione cartacea è possibile firmare quella on line, ma preghiamo di evitare di firmare nuovamente quella cartacea).
Puoi anche:Condividere l'evento https://www.facebook.com/events/948340261863750/ Sottoscrivere la petizione cartacea (scaricabile dal sito agetoscana.it) da inviare alle Commissioni Istruzione del Senato e Cultura della Camera, inviando poi la scansione in .pdf a definizione medio-bassa adinfo@agetoscana.it. N.B: chi avesse già firmato è pregato di girare l'invito ad altri; si tratta di un canale alternativo e abbiamo verificato che conviene percorrerli entrambi; Compilare in tutto o in parte il sondaggio sugli organi collegiali http://goo.gl/forms/dCblM28jJi , in modo da documentare la proposta di noi genitori, che sottoporremo a breve ai decisori politici.
Contiamo sul tuo aiuto. A presto Rita Manzani Di Goro eA.Ge. Toscana
venerdì 3 aprile 2015
Tanti auguri di buona Pasqua
Bambini che corrono in cerca di uova
con tanta gioia fuori da scuola.
Ma chi ci sarà dentro l'ovetto.....
un pulcino o un coniglietto?
Oppure un agnello di immensa bontà
che li riempirà di felicità.
Buona Pasqua a tutti quanti
ai golosi e ai più birbanti
e poi anche ai più piccini
che son tutti dei pulcini.
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