Una finestra informativa e di dialogo dei genitori dell'Ottavo Circolo di Giugliano in Campania
mercoledì 19 marzo 2014
martedì 18 marzo 2014
venerdì 14 marzo 2014
Legge di stabilità e obbligo CONSIP
Con l’approvazione della legge n.228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G.U. del29.12 2012, vige l’obbligo per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di BENI e SERVIZI.
In base a tale legge, ai sensi dell’art. 1, comma 150, sono apportate modifiche all’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 27.11.2006 che adesso cosi recita “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.
Il precedente comma 149, apporta , invece, modifiche all’art. 450 della già citata l. 296/2006, che cosi recita: “dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamentodi cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.
A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
A termine di legge, quindi, per il momento le scuole non sono obbligate a far ricorso al MePa, anche se di fatto la legge n. 228/2012 apre uno scenario che conduce, per il futuro, le scuole a doversi approvvigionare esclusivamente tramite Convenzioni Consip e/o Mercato elettronico della P.A.
Del resto a gestire il Mercato elettronico è sempre Consip che non solo definisce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le modalità di consegna ma gestisce anche le abilitazioni e le registrazioni dei fornitori (che possono essere anche i nostri abituali fornitori) e delle P.A. Non a caso il sistema “acquistinretepa” è aperto sia alle “Amministrazioni” che alle “Imprese”. Il meccanismo del MePa è semplice : tutti i fornitori e i prodotti abilitati sono resi visibili attraverso specifici cataloghi, che indicano le principali caratteristiche tecniche e il prezzo dei prodotti. Ciò permette di poter individuare, comparare le offerte e ordinare in brevissimo tempo, con la possibilità,tramite un apposita procedura, di poter anche personalizzare le richieste.
In sintesi, oggi, rispetto a qualche anno fa il sistema CONSIP consente due diverse modalità di acquisto, complementari tra loro:
1) tramite Convenzioni, art. 26 legge 448/ 99, per acquisti sopra e sotto soglia comunitaria;
2) tramite MePa (mercato elettronico della P.A.) per acquisti sotto soglia comunitaria (DPR 101/2002).
Le Istituzioni scolastiche devono aderire, quindi, per i loro acquisti alle Convenzioni attivate dalla Consip (obbligatorio dal 01.01.2013), in seguito all’espletamento delle relative gare per categorie merceologiche, o acquistare beni e servizi, attraverso “ORDINE DIRETTO” o “RICHIESTA DI OFFERTA”, dai cataloghi che costituiscono il MePa (attualmente non obbligatorio).
Ai fini pratici che ci sia o meno l’obbligo ben poco cambia: una volta che si ha l’obbligo di aderire alle Convenzioni utilizzare anche il sistema MePa viene naturale e, in alcuni casi, anche conveniente.
Normativamente appare utile mettere in evidenza anche la modifica apportata dal comma 154, della l. 228/2012, all’art1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (seconda spending review) laddove prevede l’aggiunta del presente periodo “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”. Per completezza di informazione si riporta tale disposizione che testualmente recita: “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”.
Quindi, a giusta ragione si può affermare che non si ha l’obbligo di acquistare tramite Convenzione Consip nel caso che:
1) il bene o il servizio non siano presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePa;
2) il prezzo del bene o del servizio presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePa sia superiore rispetto a quello dei fornitori esterni.
In entrambi i casi bisogna avere l’accortezza di ben evidenziare e documentare o la mancanza del bene (stampando le schermate visibili a video) o il fatto che quel bene o servizio è presente a prezzo maggiore rispetto a quanto offerto al di fuori del sistema (anche in questo caso stampando le schermate con le offerte o le schede di comparazione dove esistenti). Appare al riguardo comunque auspicabile un intervento interpretativo, a chiarimento, dell’AVCP.
Si richiama l’attenzione , infine , su due ulteriori possibilità che si possono presentare:
1) i beni e i servizi da acquistare non sono presenti in Convenzione e, per motivata urgenza da evidenziare nella “determina a contrarre”, si procede all’acquisizione mediante la procedura disciplinata dal Codice dei contratti e dal proprio regolamento. In tal caso si prevederà nel contratto che in presenza, in seguito, di tale convenzione tra quelle attivate dalla Consip il contratto sarà risolto o adeguato alle migliori condizioni;
2) contratti già in corso prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di acquisto Consip. In tal caso si cercherà con il fornitore un accordo teso ad adeguare le condizioni a quelle previste nelle convenzioni Consip. In mancanza di accordo , con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già fornite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite , si procederà a recedere dal contratto (Circ. MIUR prot AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013 Fondi strutturali europei 2007/13).
mercoledì 12 marzo 2014
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